Corte di giustizia dell’Unione europea, Terza Sezione, 2 marzo 2023, causa C‑16/22
La Corte ha interpretato la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, con particolare riguardo alla qualificazione di un’amministrazione tributaria che conduce indagini penali tributarie. Essa ha stabilito che un’amministrazione tributaria appartenente al potere esecutivo, pur conducendo indagini penali in autonomia e assumendo i diritti e gli obblighi della Procura, non può essere qualificata come “autorità giudiziaria” né come “autorità di emissione” ai sensi degli articoli 1 e 2, lettera c), della direttiva.
Tuttavia, tale amministrazione può rientrare nella nozione di “autorità di emissione” ex articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva, a condizione che l’ordine europeo di indagine emesso da essa sia convalidato da un’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.
La decisione sottolinea la necessità di rispettare la separazione tra potere giudiziario ed esecutivo e garantisce che l’emissione dell’ordine europeo di indagine coinvolga sempre un’autorità giudiziaria, assicurando così la tutela delle garanzie fondamentali nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale europea.
Qui la sentenza.

