Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, 25 maggio 2023, causa C‑608/21, XN

La Corte ha chiarito che l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2012/13/UE impongono che i motivi dell’arresto o della detenzione delle persone indagate o imputate siano comunicati tempestivamente e con sufficiente dettaglio per garantire l’effettivo esercizio dei diritti della difesa. Tali informazioni possono essere fornite in documenti diversi dall’atto che dispone la detenzione, purché siano disponibili al momento della privazione della libertà o comunque entro un breve termine.

La Corte ha riconosciuto che è essenziale che la motivazione della detenzione includa dati rilevanti come il momento, il luogo, la partecipazione concreta della persona al reato contestato e la qualificazione giuridica provvisoria. Questo diritto all’informazione prevede anche l’accesso ai documenti essenziali per impugnare la validità della detenzione, indipendentemente dallo status formale di indagato o imputato secondo il diritto nazionale.

La decisione rafforza la tutela di diritti fondamentali nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale, integrando principi della Carta dei diritti fondamentali UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e garantendo che chi è privato della libertà possa esercitare efficacemente il diritto di difesa.

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