Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 18 giugno 2024, n. C-352/22

La Corte ha affermato che l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che: se un cittadino di un Paese terzo ha ottenuto lo status di rifugiato in uno Stato membro dell’UE, e un altro Stato membro riceve una richiesta di estradizione da parte del Paese d’origine di quella persona (cioè il Paese da cui il rifugiato è fuggito), allora lo Stato membro che riceve la richiesta di estradizione non può estradare la persona senza prima contattare lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato (avviare uno scambio di informazioni) e senza che sia stato revocato detto status da parte di tale autorità.

La sentenza al seguente link.