Nella causa C‑80/23, la Corte ha dichiarato che: “L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva, il rispetto di un tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale articolo 10”.

La sentenza