Corte di giustizia UE, 14 maggio 2024 – Causa C-15/24 PPU, Stachev
Nella sentenza in oggetto la Corte ha affermato che:
1) L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che: in assenza di trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.
2) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che: la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dal citato articolo 9, paragrafo 1, qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti.
3) L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che: in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.
c-15_24-PPU

