Corte di giustizia U.E., sez. V, 29 luglio 2024, causa C‑318/24, P.P.R.
La Corte si è pronunciata su una serie di questioni. In particolare:
“1) L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che: l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo quando l’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d’arresto per il motivo che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità dell’esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime circostanze, l’autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d’arresto europeo, purché, secondo la sua valutazione, l’esecuzione di tale mandato d’arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato d’arresto abbia carattere proporzionato.
2) L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali,
deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’Interpol (CCF), relativa alla situazione di tale persona, non può giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione da tale autorità giudiziaria al fine di stabilire se occorra rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.
3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale mandato d’arresto a rifiutarne l’esecuzione, di revocare detto mandato d’arresto o di mantenerlo, eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte.
4) L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a tale mandato d’arresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero.
5) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato d’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
6) L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca, devono essere interpretati nel senso che: in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4”.

