Con la sentenza in esame la Corte EDU ha affermato che costituisce violazione dell’art.6, parr. 1 e 3, lett. c), CEDU, il diniego del diritto dell’indagato di rendere dichiarazioni alla Polizia con l’assistenza di un difensore, salvo che sussistano motivi contrari definibili come imperativi. In assenza di tali motivi, pertanto, occorre procedere ad un vaglio particolarmente rigoroso al fine di valutare se la restrizione del relativo diritto abbia reso iniquo il processo nella sua interezza o se la violazione sia stata sanata dall’applicazione di necessarie garanzie compensative previste dall’ordinamento interno.
La Corte ha quindi ritenuto che l’utilizzazione delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, se poste a base di una sentenza di condanna, integra la violazione del diritto ad un processo equo anche nell’ipotesi in cui tali dichiarazioni siano state oggetto di successiva ritrattazione.
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