La Corte EDU ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 5, par. 1, CEDU in relazione ad un caso in cui il ricorrente, consegnato nel 2017 dal Regno Unito a Malta in esecuzione di un mandato di arresto europeo (prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea), è stato mantenuto in detenzione sulla sola base del m.a.e., benché questo non fosse stato preceduto da alcun provvedimento coercitivo emesso dai giudici nazionali; ciò in considerazione del contenuto del mandato di arresto europeo, che, benché sottoscritto da un cancelliere, conteneva, comunque, l’ordine di arresto dell’imputato, rivolto alle forze dell’ordine in funzione della sua presenza al processo penale in corso dinanzi all’autorità giudiziaria maltese.
Sulla base di tale premessa in ordine alla legittimità dello stato di detenzione del ricorrente a seguito della sua consegna allo Stato di emissione, la Corte EDU ha parimenti escluso la violazione dell’art. 2, Prot. 4, CEDU in relazione al divieto di espatrio applicato al ricorrente
con la sostituzione della misura coercitiva con quella della libertà su cauzione con prescrizioni.
Ancora, la Corte EDU ha escluso la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, in relazione alla mancanza di una esplicita motivazione di rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla validità di un m.a.e. non sorretto da una decisione giudiziaria nazionale (sentenza, mandato di arresto o altro provvedimento che ordina l’arresto), questione già affrontata dalla Corte UE con le sentenze C-241/15 e C-414/20, ravvisando una motivazione implicita di rigetto della richiesta nella parte del provvedimento in cui la Corte costituzionale maltese aveva esaminato la questione relativa alla legittimità della detenzione del ricorrente proprio partendo dall’interpretazione adottata in tali pronunce dalla Corte di giustizia.
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