Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, causa C‑175/22, BK

La sentenza affronta una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale penale specializzato della Bulgaria, relativa all’interpretazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e della Direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza. La questione principale riguarda la possibilità per un giudice nazionale di modificare la qualificazione giuridica del reato (es. da concussione a truffa o traffico di influenze) senza informare preventivamente l’imputato.

La Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 2012/13 vieta tale prassi: ogni modifica della qualificazione dell’accusa deve essere comunicata tempestivamente, in modo che l’imputato possa predisporre efficacemente la propria difesa. L’equità del processo richiede infatti che la persona sia informata della nuova qualificazione prospettata e possa esercitare i propri diritti in modo concreto e effettivo, indipendentemente dal fatto che il nuovo reato comporti pene più lievi.

La Corte ha inoltre chiarito che gli articoli 3 e 7 della Direttiva 2016/343 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali non impediscono al giudice di riqualificare il reato, né di farlo su proposta dell’imputato, purché siano rispettate le garanzie di trasparenza, informazione tempestiva e diritto di difesa. Questa decisione riafferma la centralità del principio del contraddittorio e dell’equità procedimentale nella cooperazione giudiziaria europea.

Clicca qui per visionare la sentenza.