Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 12 ottobre 2023, causa C‑726/21, GR, HS, IT
La sentenza riguarda una domanda pregiudiziale del Tribunale distrettuale di Pola (Croazia) sull’interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, concernenti il principio del ne bis in idem nei procedimenti penali svolti in più Stati membri.
La controversia è nata dal fatto che tre imputati erano stati già sottoposti a indagini e procedimento in Austria per appropriazione indebita legata a operazioni immobiliari, e successivamente perseguiti in Croazia per fatti connessi. Il giudice croato chiedeva se, nella verifica del rispetto del ne bis in idem, potessero essere considerati solo i fatti riportati nel dispositivo e nell’atto di imputazione, o anche quelli menzionati nella motivazione della sentenza straniera e durante le indagini preliminari.
La Corte ha stabilito che, ai fini del principio del ne bis in idem, devono essere presi in considerazione non solo i fatti contenuti nel dispositivo della sentenza o nell’atto d’accusa del primo Stato membro, ma anche i fatti riportati nella motivazione e quelli emersi nella fase istruttoria, purché rilevanti e già oggetto di una decisione definitiva. Tale interpretazione garantisce una tutela effettiva contro la doppia persecuzione penale e rafforza la fiducia reciproca tra sistemi giudiziari degli Stati membri.
La decisione consolida la giurisprudenza europea sul concetto di “medesimi fatti”, definendolo come un insieme di circostanze materiali inscindibilmente collegate nel tempo, nello spazio e dal punto di vista del comportamento, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica o dall’interesse giuridico tutelato nei singoli ordinamenti.

