Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 18 aprile 2023, causa C‑699/21, E.D.L.

La Corte ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Ha affermato che l’autorità giudiziaria di esecuzione può sospendere temporaneamente la consegna se vi sono valide ragioni di ritenere che la consegna possa mettere in grave pericolo la salute della persona ricercata, soprattutto se affetta da una malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile.

Tale sospensione è un’eccezione all’obbligo generale di esecuzione immediata del mandato e deve essere provvisoria. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve inoltre chiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni che escludano o confermino il rischio, soprattutto riguardo alle condizioni di detenzione e ai trattamenti sanitari disponibili nello Stato emittente.

Se il rischio concreto non può essere escluso entro un termine ragionevole, la consegna deve essere rifiutata. Se invece il rischio può essere escluso, si stabilisce una nuova data per la consegna. Questa sentenza stabilisce un bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali del ricercato e l’efficacia della cooperazione giudiziaria europea.

La sentenza.